Ricorso e denuncia per autovelox

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Per introdurre una nuova epoca, bisogna avere il coraggio di attraversare, a pieno, la precedente.

Di seguito, il mio coraggio di aver prodotto ricorso contro un verbale di Autovelox, indi aver sporto denuncia-querela con richiesta di danni.

Mi sembra il caso di rendere virale questa storia, condividendo e facendo condividere a quante più persone possibile!

Buona lettura   

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-PREFETTURA DI FOGGIA-

-RICORSO ex ART. 203 C.d.S.-

Ill.mo Sig. Prefetto,

il sottoscritto, Dr. Rainò Salvatore, Cod. Fisc. RNASVT61R25A225Y, nato ad Altamura il 25/10/61 e residente in Altamura al Largo Nitti n. 13, quale conducente e proprietario della autovettura Mercedes ML, targata CX693WH, elettivamente domiciliato ai fini della presente presso lo studio dell’Avv. Francesco Paolo Caputo sito in Barletta alla via I. Alvisi n. 27.
PREMESSO:
-CHEin data 29/10/2015 gli veniva recapitata una raccomandata, contenente il verbale di accertamento No. SCV/0004480899 n. di Registro Generale 1669347, che così recitava:

“art.142/8 CDS SUPERAVA DI OLTRE 10 KM/H E DI NON OLTRE 40KM/H I LIMITI MASSIMI DI VELOCITA’ previsti per quella categoria di veicolo pari a km/h 130,00. L’infrazione è stata commessa il giorno 19/09/2015 alle ore 18:46:35:060 (orario UTC 19/09/2015 ore 16:46:35.060), nel tratto avente lunghezza km 22,919, che è stato percorso in ore 00:08:29.785 e che ha termine al Km 525,785 direzione Sud dell’AUTOSTRADA A14, AUTOSTRADA BOLOGNA – BARI – TARANTO, sito nel territorio del comune di SAN SEVERO Provincia di Foggia, ed è stata accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n. 3999 del 24/12/2004 e successive estensioni che consente il funzionamento automatico. L’accertamento della violazione è stato compiuto da ASS.TE CAPO DOMINESE ROBERTO in data 12/10/2015 alle ore 08:45:24.147 sulla base dei fotogrammi prodotti dal sistema SICVe del quale si attesta la corretta installazione ed il perfetto funzionamento. Nell’impiego del sistema, al valore rilevato di Km/h 161,84 è stata applicata una riduzione, comprensiva della tolleranza strumentale, di Km/h 8,10 pari al 5% del valore rilevato stesso con un minimo di 5Km/h, per una velocità calcolata pari a Km/h 153,74. Ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis lettera f) CDS e dell’art. 4 della legge 1.8.2002 n. 168, non è stata effettuata la contestazione immediata della violazione. La postazione di controllo è stata presegnalata con appositi cartelli come previsto dall’art. 142/6bis CDS e dal decreto ministeriale 15 agosto 2007”;

-CHE l’omologa del sistema di misurazione velocità SICVe Tutor, trasferita con Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n.97818 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti da Autostrade per l’Italia spa ad Autostrade Tech spa è contro legge e nulla;

-CHE l’infrazione n. SCV/0004480899  è stata accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe Tutor, probabilmente non tarato, non gestito e non nella disponibilità dell’organo accertatore;

-CHE la notifica dell’opposto verbale avveniva mediante servizio postale, attraverso l’ufficio postale diRoma, in violazione alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, N. 20440 del 23/09/2006, la quale ha statuito che sono da considerare “giuridicamente inesistenti” le notifiche delle multe fatte da società private di recapito. Avverso il verbale di accertamento n. SCV/0004480899, della Polizia Stradale di San Severo (FG);

tutto quanto sopra premesso, l’istante, chiede l’annullamento e/o la nullità e/o l’invalidità del citato verbale di contestazione e della sanzione in esso contenuta per i seguenti

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO:
In via preliminare, si eccepisce la giuridica inesistenza dell’opposto provvedimento che, mancando di elementi indispensabili per la sua validità, non può assumere valore di formale atto pubblico per:

1)      Nullità della omologa.

L’omologazione del sistema Sicve-Tutor è stata trasferita, contro legge, dalla società Autostrade per L’Italia spa a Autostrade Tech spa, con “Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n.97818 AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA omologazione e/o approvazione dispositivi di controllo dei limiti massimi della velocità e delle ZTL e centri storici, trasferimento a nome della soc. AUTOSTRADE TECH SPA”; Dal 09/12/2010 tutti i verbali emessi con il sistema Sicve-Tutor dalla Polizia Stradale, che lo ha in uso, sono nulli. Infatti, l’art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni e l’art. 192  del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, regolano l’omologazione delle apparecchiature. Più precisamente, il comma 5 dell’art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, recita testualmente che “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”. La trasmissione delle omologazioni che è intervenuta tramite il Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n.97818 è sopravvenuta a seguito del contratto d’affitto di ramo d’azienda del 23 dicembre 2009, Rep n.43886, Raccolta n.14498, redatto dal Dott. Mario Scattone, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che ha deliberato il conferimento di un ramo d’azienda dalla società Autostrade per l’Italia S.p.A. alla soc. Autostrade Tech S.p.A., il trasferimento/trasmissione della omologazione avvenuta con il Decreto Dirigenziale testé riportato ha violato quanto stabilito dalla legge. Infatti la “Cessione d’azienda” potrebbe rappresentare un evidente “aggiramento” della norma che dispone la intrasmissibilità della omologazione.

2)      Indeterminazione del tipo di apparecchiatura utilizzata per l’accertamento dei transiti.

Il sistema Sicve-Tutor, dal 2004 ad oggi è stato soggetto ad adeguamenti tecnologici, adeguamenti che hanno avuto conseguenti omologazioni. Nel verbale di accertamento n. SCV/0004480899 della Polizia Stradale di San Severo, non viene indicato il tipo di apparecchiatura che ha proceduto al rilevamento dei transiti (spire induttive o radar?), ma nel verbale viene indicato solo la prima omologa (che rappresenta un certo tipo di istallazione, con spire induttive e un determinato settaggio hardware e software che soggiace a specifiche regole manutentive). In primo luogo è facile rilevare che tale anomalia, ossia l’indeterminatezza dell’indicazione del tipo di settaggio del sistema di rilievo del transito, palesa in maniera ineluttabile la mancanza, quantomeno, degli aggiornamenti del software che gestisce il sistema, impedendo al ricorrente la possibilità di contestare specificatamente il rilievo del transito alla base della contestazione dell’infrazione. Di seguito il copioso elenco dei decreti di omologazione del Sicve-Tutor del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti:

-Decreto dirigenziale n.3999, del 24 dicembre 2004, con il quale è stata concessa alla Società Autostrade per l’Italia l’approvazione di un sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi divelocità denominato “SICVe”;
-Decreto dirigenziale n.1007, del 9 novembre 2006, con il quale è stata concessa alla Società Autostrade per l’Italia l’estensione di approvazione del sistema SICVe ad una versione con nuovo processore I_TEC UEL 2;
-Decreto dirigenziale n.55082, dell’ 8 luglio 2008, con il quale è stata concessa alla Società Autostrade per l’Italia l’estensione di approvazione del sistema SICVe ad una versione che utilizza nuovi processori Intel2Core Duo1 a 1.6 GHz;
-Decreto dirigenziale n.28251,del 29 marzo 2010, con il quale è stata concessa alla Società Autostrade per l’Italia l’estensione di approvazione del sistema SICVe ad una versione con un nuovo apparato GPS ;
-Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n.97818 AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA omologazione e/o approvazione dispositivi di controllo dei limiti massimi della velocità e delle ZTL e centri storici: trasferimento a nome della soc. AUTOSTRADE TECH SPA;
-Decreto dirigenziale 15 marzo 2011 n.1406 – AUTOSTRADE TECH SPA – dispositivo SICVe: estensione a versione con nuovo software.
-Decreto dirigenziale 5 settembre 2011 n.4411 – AUTOSTRADE TECH SPA – dispositivo SICVe: estensione a versione con nuovo componente di rilevazione veicoli.
-Decreto dirigenziale 5 settembre 2011 n.4413 – AUTOSTRADE TECH SPA – dispositivo SICVe: estensione a versione con nuovo componente di rilevazione veicoli.
-Decreto dirigenziale 21 ottobre 2011 n.5183 – AUTOSTRADE TECH SPA – dispositivo SICVe: estensione a versione URV2-S con nuovo elaboratore video e nuova telecamera.
-Decreto dirigenziale 6 marzo 2012 n.1254   – AUTOSTRADE TECH SPA – dispositivo denominato “SICVe” (Sistema Informativo Controllo Velocità) , ad una versione con nuova unità di elaborazione locale denominata UEL 5: estensione.

-Decreto dirigenziale 6 marzo 2012 n.1255   –  AUTOSTRADE TECH SPA – dispositivo denominato “SICVe” (Sistema Informativo Controllo Velocità) , ad una versione con nuova unità di elaborazione locale denominata UEL 4: estensione.

3)Mancata indicazione del controllo periodico del sistema.

Il sistema Sicve-Tutor, oggi in dotazione alla Polizia Stradale – in questa sede contestato – è omologato per la rilevazione della velocità puntuale e velocità media. Per quanto riguarda la validità della sua omologazione deve soddisfare entrambi i requisiti di omologazione, ma può sanzionare o in velocità media o in velocità puntuale escludendo l’utilizzo abbinato. Pertanto la semplice omologazione degli strumenti, diretta a certificare l’identità delle apparecchiatura al prototipo approvato, non viene ritenuta sufficiente a garantire la perfetta funzionalità dell’apparecchio utilizzato, se lo stesso non sia stato sottoposto a periodico controllo tramite tarature, dirette a regolarlo e verificarlo per un suo uso corretto. Ancora di più, questa problematica si acuisce se ci si trova di fronte a diversi tipi di configurazione di apparecchiature necessarie per l’acquisizione dei dati di traffico (portali di acquisizione transiti tramite spire induttive, portali di acquisizione transiti con radar tipo “URV1-R”, portali di acquisizione transiti con radar tipo “URV2-R” e portali di acquisizione transiti con radar tipo URV2-S). La taratura, proprio per garantire certezza sulla attendibilità della velocità rilevata (una peculiarità del SICVe-Tutor rispetto a sistemi analoghi), deve essere comunque eseguita esclusivamente nei centri SIT (Sistema Nazionale di Taratura) e non può trovare sostituzione nel controllo che genericamente si afferma essere stato effettuato dagli Agenti Accertatori. L’importanza della taratura preventiva trova ulteriore conferma in considerazione del fatto che l’accertamento della velocità, oggetto di contestazione nel verbale ed indispensabile anche per determinare il tipo e l’entità delle sanzioni da applicare, è caratterizzata da irripetibilità; da ciò la necessità di precisione ed incontestabilità in ordine all’accertamento della velocità. È noto che, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perde ogni tipo di efficacia. Occorre però ulteriormente precisare che il suddetto indirizzo ermeneutico si è maggiormente consolidato in relazione all’uso di apparecchi di rilevazione automatica degli illeciti stradali che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite. Questi ultimi sistemi di rilevazione, tra i quali rientra il SICVe-Tutor, richiedono, invece, allo scopo di evitare disfunzioni e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino, attinto dall’azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature. Questa verifica periodica, secondo le disposizioni dell’art. 4 del D.M. 29.10.97, relativo all’approvazione dei prototipi degli strumenti per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, “deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale” (Cass. Civ. Sez. 29334/08). Nel ridetto verbale di contestazione si fa riferimento al misuratore di velocità “”SICVe”” omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento n. 3999 del 24/12/2004, senza che sia stata indicata la data in cui è stata effettuata la taratura dell’apparecchio benché tale obbligo sia stato indicato in sede di approvazione da parte dello stesso Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti. Si ritiene opportuno precisare che, dall’esito della perizia tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale di Lodi, si evince che, tutti gli strumenti di misura, per essere attendibili, devono essere tarati con riferimenti a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente. Nessuna tolleranza forfettaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura; pertanto, non possono essere considerati fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente “omologate“ ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti proposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità sulla misurazione (oltre a tenere presente che l’apparecchiatura in argomento è soggetta ad alterazione dovute per varie cause come vento, pioggia, umidità, transito di veicoli pesanti). Ed infatti: “I sistemi di rilevazione degli illeciti stradali che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale, tra i quali rientra il c.d. SICVe-Tutor, richiedono, allo scopo di evitare disfunzioni e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall’azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature” (Giudice di Pace di Bari, sentenza n. 403 del 20-1-2010). Ed ancora: “Affinché l’apparecchiatura per la misurazione della velocità risulti conforme nel tempo ai requisiti previsti per l’utilizzazione, è necessario che la stessa venga periodicamente sottoposta nel Laboratorio Metrologico Interno L.A.T.I. ad un insieme di operazioni che prendono il nome di conferma metrologica. La frequenza necessaria risulta di almeno un anno dalla data della prima uscita di fabbrica, e dalla data di ogni successiva dichiarazione di conformità che verrà rilasciata ogni volta” (cfr. Giudice di Pace di Ancona, sentenza n. 734/2007; conforme Gdp Ostuni sentenza n. 139/2008; Gdp. San Vito dei Normanni n. 123/2008; Gdp di Grummello del Monte (Bg) sentenza n. 665/2008, con la quale annulla il provvedimento opposto, perché gli apparecchi utilizzati in modalità continuativa/automatica, devono essere sottoposti ad una verifica periodica e di tale verifica non vi è traccia nel verbale impugnato; Gdp Porretta Terme 174/2008; si evidenzia come il Gdp di Porretta Terme ha archiviato – e tutt’ora archivia – tutti i verbali di contestazione, elevati per eccesso di velocità rilevato mediante un certo apparecchio automatico, tra cui anche il Tutor, in funzione in postazione fissa in territorio ricadente nella propria competenza, per i quali il ricorrente abbia sollevato qualche eccezione per la mancata taratura dello strumento; ed ancora Gdp Bari sentenza n. 13875/2008 e 13892/2008; Gdp Bisceglie 734/2007; Gdp Barletta 911/2007, Giudice di Pace di Modena 2753/2006; Giudice di Pace Bitonto 667/2007). Dalla mancata produzione, da parte della Pubblica Amministrazione della richiamata documentazione, dovrebbe derivare l’accoglimento del ricorso dell’automobilista. A questo proposito vale la pena ricordare il “Fondamentale principio di diritto secondo il quale, quando si contesta una contravvenzione e si sostiene che l’apparecchiatura utilizzata può non essere perfettamente funzionante, è il resistente – quindi la Pubblica Amministrazione – che deve portare la prova del corretto funzionamento, mediante deposito di idonea documentazione” (ex plurimisGdp Martina Franca 127/07).

4)      Mancanza della firma del responsabile del procedimento amministrativo e del responsabile del procedimento informatico Legge n. 801 del 15/03/1991 e di chi procede a certificazione di atto conforme all’originale (cfr. Cass. II civ. nr. 4265 del 07/05/99).

L’accertamento è stato effettuato in violazione al decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3999 del 24/12/2004 “LA GESTIONE OPERATIVA DELLE FORZE DI POLIZIA INCARICATE DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO E DELL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI”. Al verbale opposto non può assolutamente riconoscersi “Fede privilegiata“, considerando che, l’accertatore non ha assistito direttamente agli eventi. La fede privilegiata, che conformemente al disposto dell’art. 2700 c.c., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, riguarda la contestazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute del documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ciascun soggetto  (cfr. CASS. CIV. SEZ. III 14/04/2000, n. 4844).

P.Q.M.

il sottoscritto, ricorre alla S.V., affinché, previa sospensione – ai sensi dell’art. 22, 22 bis e 23, L. 689/81 della efficacia esecutiva, voglia accogliere il presente ricorso e per l’effetto dichiarare invalido e/o nullo e/o annullare il verbale di accertamento qui opposto per i motivi tutti di cui sopra.

Accertata la nullità del verbale per nullità della omologazione come sopra illustrato, porre sotto sequestro come previsto dalla legge il sistema Sicve-Tutor in uso alla Polizia Stradale per contenere il danno all’erario dall’utilizzo improprio del sistema di sanzionamento. Conseguentemente inviare gli atti alla Corte dei Conti per l’accertamento del danno all’erario cagionato per la produzione di tutti i verbali nulli o annullabili prodotti dal 09/12/2010 e trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica al fine di accertare i motivi che hanno consentito una trasmissione di omologa contro legge, come sopra indicato, concessa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n. 97818.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede di essere ascoltati personalmente.

Si richiede, la documentazione tecnica del Sistema SICVe-Tutor ed in particolare quella relativa all’istallazione delle postazioni di rilevamento, quella dei verbali di conformità prescritti dalle omologhe, quella dei verbali di controllo periodico del sistema e delle apparecchiature di rilevamento transiti; Inoltre si chiede prova testimoniale, la sequenza fotografica o la ripresa video, espressamente imposta a carico degli agenti accertatori in base all’art. 4, 3 comma della legge 168/02, nonché la distinta visura sia del fotogramma di uscita dal tratto di strada segnalato che del fotogramma di entrata nel tratto stesso.

Si allega unitamente al presente ricorso:
1) Copia documento d’identità + tessera sanitaria;

2) Copia dell’impugnato verbale di accertamento n. SCV/0004480899.

Altamura, 06/11/2015.

In fede:

Salvatore Raino’

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Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA

-per il tramite dei Carabinieri di Barletta-

Il sottoscritto Dr. Salvatore Raino’, cell. 339.651.47.10, Cod. Fisc. RNASVT61R25A225Y, nato il 25/10/61 ad Altamura ed ivi residente al Largo Francesco Saverio Nitti n. 13/G, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Francesco Paolo Caputo del Foro di Trani, con studio legale in Barletta alla via I. Alvisi n. 27 (tel/fax 0883.88.59.20),esercente la professione di Medico Chirurgo,Specialista in Allergologia ed Immunologia Clinica, Specialista in Medicina Interna, Omeopata Unicista Hanemanniano LUIMO, Ricercatore Bioenergetico – PIRTSI (Polo Inventivo per la Ricerca Tecnologica e lo Sviluppo Innovativo), accreditato come Consulente Medico presso il “SALVATOR MUNDI”  International Hospital di Roma,  sporge formale e legale

 DENUNZIA – QUERELA

contro coloro che si sono resi responsabili dei fatti di reato che la S.V. Ill.ma intendesse ravvisare nell’esposizione di fatto a seguire, chiedendone la severa punizione a termini di legge, esponendo quanto segue:

A fronte del panorama giurisprudenziale, in merito a provvedimenti sanzionatori comminati in tema di velocità sulle strade, contemplando la vastissima e sempre più crescente lista di argomenti che provano la anticostituzionalità del sistema in toto, con un numero crescente di casi giuridici in cui il Magistrato,interpellato dal ricorrente, ha ritenuto nullo il provvedimento che, di volta in volta, aveva colpito un cittadino italiano, si intende, nel caso specifico del sottoscritto, sporgere denuncia e chiedere il risarcimento per danni morali, per la situazione creatasi, che nello specifico delle determinazioni delle velocità, con cui gli automobilisti procedono sulle strade, lungi dall’assolvere un ruolo teso a diminuire la sinistrosità del traffico stradale, determina, specialmente, vessazioni e abusi di potere, sviando l’attenzione dai reali argomenti sui quali bisognerebbe, invece, lavorare, cioè l’educazione stradale e l’individuazione delle dinamiche di rischio che possono anche determinare una velocità eccessiva, ma non devono esaurirsi, semplicisticamente, in tale argomento, privo, da solo,  di effettiva importanza ai fini della sicurezza stradale.

I reati che si materializzano, attorno all’esercizio quotidiano di ogni provvedimento teso a redarguire i malcapitati, che procedono alla guida del proprio veicolo, in termini di velocità adeguata da tenere nei vari tratti stradali, sono talmente plurimi, da coinvolgere vari enti, organi e persone, che alimentano con il proprio lavoro tale forma di maltrattamento, che, come ormai si evince da diverse constatazioni e dichiarazioni, ha,precipuamente, il fine di ricavare enormi cifre di denaro dall’argomento in questione, ed è, quindi, di natura finemente speculativa, tanto da sfiorare la vera e propria vergogna. A tal fine si vedano, soltanto per esempio, le dichiarazioni rese dal Sig. Luca Tomaselli, ex installatore di sistemi autovelox, https://www.youtube.com/watch?v=nVVCddOo928 (Autovelox e tutor illegali: la confessione shock di un installatore) https://www.youtube.com/watch?v=w2qqNAXtrJo (tarature anomale).

E’ sotto gli occhi di tutti lo stile con cui si pongono in essere tutti i passaggi relativi al controllo delle velocità sulle strade, per cui, è possibile ricostruirne i dettagli, con tutte le connotazioni di tale dimensione, come, ad esempio, molestia, vessazione, abuso di potere, falso in atti di ufficio, concussione,  istigazione al suicidio, danni biologici contro la naturale spensieratezza del vivere quotidiano,  https://www.youtube.com/watch?v=hUEOBvuVFKg  (Danni da assenza di costituzionalità).

La pressione esercitata sulla collettività da questo mondo parassita, con fatturati di miliardi di euro, detiene un vero e proprio primato per quanto riguarda l’intensità  e la reiterazione dell’insulto, apportato a persone che si muovono sulla strada con un veicolo, per assolvere le proprie mansioni lavorative, oppure nelle giornate di svago, già così sfiancate dal sistema oppressivo che ci governa, e che, assolutamente, non possono reggere anche questa ennesima pressione finanziaria, che  giunge come  fulmini a ciel sereno, in un vita ormai così difficile, senza che nessuno possa davvero dimostrare che ogni comportamento dei multati fosse effettivamente di nocumento alla sicurezza delle strade. Invero, al contrario, la stragrande maggioranza delle multe per eccesso di velocità sono ordite con modalità che non sono ispirate minimamente al perseguimento di nobili scopi, nella fattispecie, di indurre i conducenti dei veicoli a tenere velocità tali da aumentare la sicurezza della circolazione. Infatti, il tranello, come collocare i dispositivi in punti della strada tali da indurre facilmente in errore, al di fuori della pericolosità di guida, oppure la gestione, non limpida dell’intero lotto di operazioni attorno al mondo degli autovelox,  che risulta ormai palesemente da vari procedimenti legali che hanno smascherato il tutto, e altre modalità che, in ogni caso, sono al di fuori della legalità e lasciano il cittadino privo del diritto di confutazione di fronte ad un costume che offende il buon senso e i parametri di civiltà che dovrebbero ispirare il comportamento in termini di sicurezza stradale.

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Ecco la mappa nazionale degli autovelox

Molti, compresi operatori del settore,  sono convinti che occorrerebbe una campagna di formazione continua, per risvegliare il buon senso della guida nei conducenti, ma non si fa praticamente nulla per generare un reale salto di qualità dei comportamenti sulla strada, anzi, con modalità vessatorie, del genere di cui parliamo, si inasprisce l’animo e lo si distoglie da una reale presa di coscienza su come evitare anomalie della conduzione di un veicolo, capaci di esprimersi anche, ma non solo, tramite una velocità eccessiva.

Appare davvero antipatico, e di cattivo gusto, che si continui ad assorbire, anche le forze dell’Ordine, nei loro vari organi e gradi, in una serie di funzioni che, lungi dall’essere effettivamente volte ad un incremento reale della sicurezza stradale, finiscono per asservirle, implicitamente, a losche manovre di speculazione finanziaria di gruppi privati, che lucrano senza pietà e infieriscono, alla fine, sulla tranquillità delle persone. Le persone vanno tutelate, non soltanto, anzi per ultimo, con dinamiche tese solo a disporre trappole lungo la strada, che non generano alcun incremento reale del senso di responsabilità sociale e della maturità, nonché della civiltà, della guida.

Dietro al perseverare dei comportamenti del genere citato, è evidente un cinismo e una disgustosa intenzionalità a ledere le persone nei loro diritti fondamentali, ammantandosi di ruoli di tutela della comunità, deformando anche le stime relative agli incidenti sulle strade, che vengono forzatamente presentati in calo sulle tratte stradali che, qui e là, vengono additate come paradisi di sicurezza, graziati dall’azione deterrente sulla velocità.

E dove sono tutti gli incidenti stradali che, quotidianamente insanguinano le nostre strade? Dove sono tutte le tragedie che si consumano attraverso dinamiche che non hanno nessun rapporto con la velocità eccessiva? Perché non se ne parla? Perché non si fa ancora riferimento, oltre alle ben note misurazioni del tasso alcolico, e quello delle droghe, anche alla presenza dei metaboliti delle energy drinks, che sono state poste sotto inchiesta numerose volte e di cui, anche il sottoscritto ha fornito prove scientifiche inconfutabili in relazione alla pericolosità, nell’indurre alterazioni dello stato di coscienza e vizi di valutazione equilibrata delle varie situazioni che si correlano nel materializzare la così detta guida sicura?

Eppure, ormai l’Italia è, letteralmente costellata di autovelox: come mai un sistema così diffuso non ha eliminato gli incidenti?  Siamo sicuri che sia il sistema giusto? O dobbiamo arrivare a sopportare anche altri autovelox che disciplinino anche la velocità con cui scendiamo dalle scalinate di casa?

Perché continuano ad essere vendute, impunemente, dispensate ad ogni occasione, pubblicizzate in ogni modo e sbattute in faccia agli automobilisti le famose lattine, all’ingresso di ogni stazione di servizio, nei bar, promettendo un aumento di rendimento alla guida, che non ha nulla di vero, se non un pericolosissimo turbamento delle capacità di valutazione, discernimento, non ultimo, ma ultimo prima dell’incidente ad esso connesso, la perdita improvvisa della vigilanza (colpo di sonno) al termine della condizione di ipereccitazione disfunzionale dovuta all’assunzione della bevanda?

A fronte di tutte le considerazioni testé citate, appare davvero patetico continuare a scimmiottare, ciecamente, direi a pappagallo, un solo fattore, la velocità, nell’intento di fornire la sensazione di possedere gli elementi per poter incidere positivamente sulla delicata e drammatica situazione della circolazione stradale.   La verità è che, presi dal mondo degli affari, che ruotano attorno all’argomento velocità, si trascura completamente l’intero pacchetto, ben più importante,di norme, regole, suggerimenti, divieti e quant’altro si voglia, per essere sicuri di svolgere il necessario lavoro per incrementare la sicurezza.

In effetti, come tutti sanno, gli incidenti stradali non possono ritenersi una realtà modulabile soltanto puntando sulla riduzione delle velocità, così, anzi, fuorviando ogni altro intento atto a formare un nuovo stile di pensiero per prevenire effettivamente tutti gli incidenti che insanguinano le nostre strade e portano tanto dolore, che sarebbe evitabile, affrontando altri argomenti, come, per esempio i consumi di sostanze, diverse da alcool e droghe, che determinano lacune di sicurezza comportamentale, tanto gravi quanto dissimulate. Mi riferisco,e mi ripeto volentieri, al corposo numero di energy drinks, sulla cui pericolosità ho, personalmente dato un contributo molto chiaro, sul piano scientifico e antropologico, fornendo un dossier di riferimento, precisissimo, all’interno di una documentazione attualmente nelle mani del Dr. Raffaele Guariniello. Ho impiegato molti anni per allestire in modo preciso e inoppugnabile un documento che esaminasse la follia di alcuni modi di fare pubblicità a discapito della verità e della sicurezza delle persone. Questo documento è stato presentato il giorno 03 ottobre 2014, nella sua versione integrale, al Dr. Raffaele Guariniello, notissimo Magistrato italiano, già impegnatosi nell’ambito di altre importanti vicende di Giustizia, che ha deciso di inserirlo all’interno di un procedimento penale in atto per il perseguimento di responsabilità dei produttori di energy drinks. (cfr.“Red Bull Ti mette le ali” – all’interno del mio articolo: http://salvatoreraino.com/pubblicita-e-tempi/).

Penso che la mia situazione, all’interno della vicenda di sanzionamento per eccesso di velocità, così come riportato nel verbale No. SCV/0004480899, e così come ho spiegato nel mio ricorso oppositivo al verbale stesso, si configuri come un modello esemplare di situazione di vessazione. Potrei pagare la sanzione, tra l’altro, per il mio stile di guida, assolutamente più unica che rara, dato che non ho avuto altri procedimenti a mio carico per lo stesso motivo; quindi, si evince che il comportamento ascrittomi, tramite il verbale in questione, sarebbe una anomalia del mio stile abituale di guida, che, a questo punto, dovrebbero spiegarmi, maggiormente, coloro che hanno comminato il verbale stesso, più che me medesimo, che a cinquantaquattro anni di vita, senza aver mai subito un ritiro della patente, e nemmeno una decurtazione di punti sulla stessa, si ritrova, all’improvviso ad essere sanzionato, con lo stile illegale e tecnicamente anomalo, descritto nel ricorso presentato, per un comportamento di guida che non mi compete. Preciso che non ho mai procurato incidenti, avendone subito soltanto uno, a causa di una inversione ad U di un incauto conducente, situazione in cui non ho avuto nessuna responsabilità e, anzi, ho evitato il peggio, solo perché tenevo una velocità adeguata.

Si rifletta, quindi, sul significato che può avere, per il sottoscritto, la sanzione attribuita ad una mia presunta velocità, che non è dimostrabile, se non con una metodica attaccabile da ogni punto di vista, sia per modalità, che per substrati di competenze tecniche, che per correttezza etica, e sia perché, soprattutto, contro legge.

Tale episodio è incastonato, fra le altre cose, in un contesto di dolore particolare, legato al fatto che il giorno 19/09/2015, in cui sono stato sanzionato con il verbale SICVe, ero di ritorno da un viaggio per partecipare ad un grave evento luttuoso, assieme a due persone a me care, che possono testimoniare che l’andatura del mezzo da me guidato era tutt’altro che gagliarda, dato lo stato d’animo corrispondente alla gravità della situazione. Motivo per cui, come, del resto, sarà accaduto chi sa quante volte anche ad altri automobilisti, nello specifico della propria situazione correlata al momento della propria vita, il fatto di vedersi propinare un provvedimento, ufficialmente gravato da tutti i limiti obiettivi di cui le persone sono sempre più coscienti, appare, a maggior ragione, di cattivo gusto, ed assume le caratteristiche dell’insulto alla persona nella sua dignità, in quella inviolabilità della sua serenità quotidiana di vita che, proprio la Legge, dovrebbe custodire.

Sintetizzando, per quanto mi compete, avverto il dovere di non soprassedere ad un evento che non può essere considerato soltanto un fatto personale, superabile soltanto estinguendo il procedimento con il versamento di una modica cifra. Infatti, dato che posso dimostrare la qualità della mia condotta sulla strada, come già ho spiegato, nonché l’importanza del mio lavoro al servizio di un effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza della guida e della qualità della vita (mi piace ricordare, in questa occasione, che, nel 2013, il sottoscritto  è stato raggiunto, ufficialmente, dalla Benedizione del Sommo Pontefice, Sua Santità Papa Francesco, che ha espresso il Suo premuroso pensiero e ne ha partecipato la Benedizione, pegno di abbondanti grazie celesti, per l’attività clinica e umana svolte e, inoltre egli è stato “Insignito di Encomio Solenne”, ricevendo il titolo di “Nobil Homo”, per il “Senso di altruismo ed il Cosciente sprezzo del pericolo” dimostrati nel corso di un drammatico incendio).

Pertanto, al pari rendendomi conto che molti cittadini, al mio posto, non avendo i mezzi culturali, economici, e le possibilità concrete di difendersi, non possono che sottostare a quanto già abbondantemente essere stato dimostrato come un’angheria indegna di un sistema civile ed onesto, ho deciso di “scendere in campo”, tramite denuncia a tutte le persone e gli organi che le indagini potranno ritenere compartecipi di comportamenti di tal fatta che, quotidianamente, molestano i cittadini e ne comportano un grave stress morale ed economico, con tutte le ricadute sulla qualità della vita sociale e il danno all’erario.

Infatti, l’indotto commerciale dell’autovelox, oltre che defraudare, in molti casi, i liberi cittadini con sanzioni, che per molti di loro non si contano più, impoverisce anche l’erario, condizionando, in vari modi e tempi, ingenti esborsi di cifre che non sono dirette a lavorare nella direzione di una effettiva campagna promozionale capace di determinare un reale incremento della sicurezza stradale. Si deviano fondi pubblici, andando, in molti casi, a foraggiare interessi privati, che inscrivono anche ruoli di Polizia all’interno di logiche private, intrinsecamente basate sulla collusione e su illeciti di vario genere.

In tal senso, qualora la magistratura, alla quale, con la presente denuncia e richiesta di danni, io mi rivolgo, dovesse dare ascolto alla mia voce, chiedo di considerare anche la mia richiesta di intervenire sulla velocizzazione dell’accertamento di responsabilità del consumo di energy drinks e, ponendo a conoscenza anche il Dr. Raffaele Guariniello della mia interpellanza, di cui sopra.

A tal proposito, chiedo che i danni da me ottenuti siano devoluti, con l’eccezione del compenso per le figure legali che mi assistono, interamente, per il resto, all’allestimento di una Campagna di incremento della sicurezza stradale, che spero mi si voglia affidare, con la consulenza di figure quotate in tal senso, il tutto per capovolgere l’attuale stato di frustrazione, indotto dalle ingiustizie, sia a mio danno che a danno di tutti i cittadini come me, in una condizione psichica di serena e matura partecipazione ad un reale incremento della qualità della vita e della giustizia sociale.

La gravità di tale anomalia comportamentale della macchina sociale, che ha determinato la mia reazione, consiste principalmente nel fatto, che a fronte della coscienza pubblica della illiceità dei mezzi impiegati, nonché della loro falsità, si continui ad avere l’ardire di propinare un tale tipo di trattamento alla comunità che non può fare altro, in condizioni comuni, di sottostare e di assorbire il colpo, deprimendosi e perdendo sempre più il senso di fiducia nello Stato e nelle Istituzioni.

Di tutto quanto ciò, davvero, prego Iddio, gli organi della Magistratura, da me interpellati, si pongano il problema e vogliano intervenire con una risposta esemplare che sia adeguata allo spessore della disfunzione che si ravvisa dai fatti denunciati.

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

che vengano espletate opportune indagini al fine di accertare e perseguire i responsabili dell’accaduto.

Chiede, a mente dell’art. 408, comma 2, c.p.p., di essere informato in caso di richiesta di archiviazione, nonché, a mente dell’art. 406, comma 3, c.p.p., di essere informato in caso di richiesta di proroga delle indagini.

Si oppone, sin d’ora, ad eventuale emissione di decreto penale di condanna.

Nomina sin d’ora suo difensore di fiducia per l’eventuale costituzione di parte civile l’Avv. Francesco Paolo Caputo del Foro di Trani con studio in Barletta alla via I. Alvisi n. 27 (tel/fax 0883.88.59.20).

Con riserva di produrre ulteriore documentazione ed integrazione di denuncia/querela.

Barletta, 06/11/2015.                  In fede:

Dr. Salvatore Rainò

SI ALLEGANO:

1)      Copia doc. ‘identità + tessera sanitaria;

2)      Copia verbale No. SCV/0004480899 notificato in data 29.11.15;

3)      Copia ricorso avverso verbale No. SCV/0004480899 inoltrato al Prefetto  di  Foggia a  mezzo  racc.          A/R.

 

4 COMMENTI

  1. Gentilissimo dr. Salvatore Rainò, la sua azione è da ammirare.
    Potrebbe inviarmi l’esito del ricorso, poichè mi è stato notificato un verbale che sembra essere stato copiato dal suo, e mi sto accingendo a fare ricorso. La ringrazio in anticipo per la collaborazione. Distinti saluti Angelo Morretta

  2. Buongiorno dott. Rainò è possibile conoscere l’esito del ricorso?

    Cordialmente

    Salve,
    le indagini preliminari del GIP sono ancora in corso.
    Buon segno
    Vuol dire che la denuncia (la parte più importante della cosa) non è stata archiviata e che vale la pena indagare.
    Ovviamente non ho dubbi su tale ultimo punto!
    Saluti

    • Buonasera
      Nel formularLe I miei complimenti per quanto da Lei prodotto, Le chiederei di aggiornarci circa l’andamento dei due procedimenti.
      Distinti saluti
      GG

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