Orchestra filarmonica per la libertà dell’uomo

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1885

Statuto dell’Associazione

ORCHESTRA FILARMONICA PER LA LIBERTA’ DELL’UOMO

Art. 1 – Un Giorno, in Altamura (BA), nella sede di Via Gemona 15, si vuole costituire l’Associazione culturale ORCHESTRA FILARMONICA PER LA LIBERTA’ DELL’UOMO (chi ha orecchi, intenda).

Solitamente:

“L’orchestra filarmonica è un gruppo di persone amanti della musica, le quali, suonando ognuna il proprio strumento, producono una sinfonia armoniosa che è frutto della sinergia di tutti ed arreca benessere a chiunque ascolti”. 

Nel nostro caso, però:

Questo è il nome conferito ad un gruppo di idee che realizzeranno il loro corso grazie all’impegno di un pugno di uomini dediti al miglioramento del Pianeta ed ispirati all’impegno sociale sinora espresso dal Dottor Salvatore Rainò.

E’ giusto articolare un’associazione attorno alla vita di un uomo? Perché non farlo postumamente? …come si è soliti fare. Perché gli ideali vanno incarnati e, quando sono importanti per la storia dell’umanità, allora non riguardano più l’individualità.

L’Associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), gestendo mezzi finanziari esclusivamente per alimentare lo sviluppo poliedrico  degli “alti scopi dell’esistenza”.

“Pongo la mia vita al servizio della Vita, delle Persone, del Mondo, mi impegno a non tralasciare nessuna opportunità per intervenire in modo costruttivo e migliorativo sui processi del vivere quotidiano e dell’evoluzione della consapevolezza dell’Uomo nell’Universo” (Salvatore Rainò).

Il nucleo aggregativo è costituito dalla consapevolezza di essere responsabili del Pianeta in cui viviamo,  pronti, per naturale inclinazione, a considerare la vita sociale, di cui siamo cellule, come un vero e proprio organismo il cui destino è tutt’uno con la nostra volontà. Di qui l’impegno a tutelarla attraverso l’osservazione arguta nonché gli interventi che saranno ritenuti necessari, ad ogni livello ed in ogni settore.

L’Associazione ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, articolo 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – L’Associazione persegue i seguenti scopi e si pone i seguenti obiettivi:

  1. a) consentire agli associati e a chi afferisce in qualunque modo alle attività associative di raggiungere uno stato mentale per eliminare pregiudizi ed uscire dall’abitudine
  2. b) utilizzare tale forma di lucidità per tenersi a disposizione del rinnovamento delle regole di vita
  3. c) analizzare i vissuti quotidiani per riconoscerne i punti deboli e modificarli con azioni mirate (studi epidemiologici, movimenti di sensibilizzazione, vigilanza sulla qualità della vita e individuazione dei pericoli “invisibili”, azioni legali etc.)
  4. d) adoperarsi con ogni mezzo possibile affinché aumenti la consapevolezza umana, la conoscenza dei meccanismi di salute e di malattia, nonché l’incremento della comunicazione per determinare i cambiamenti necessari a realizzare la svolta epocale del terzo millennio
  5. e) contribuire ad allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l’amore per il Pianeta, l’Ambiente e la Vita in tutte le sue forme, ma sappiano anche stimolare una capacità critica più responsabile
  6. f) porsi come punto di riferimento costante per promuovere l’aggregazione nel nome della cultura, del sapere e della maturazione sociale, all’insegna di una sensibilità rinnovata
  7. g) collaborare con gli Enti e le Istituzioni sociali nell’intento di ottimizzarne lo svolgimento della loro funzione a favore del benessere comunitario
  8. h) valorizzare le potenzialità del “Centro Culturale il Fare” di Salvatore Rainò e Tina Calia, sito in Altamura,  all’interno del Polo Inventivo per la Ricerca Tecnologica e lo Sviluppo Innovativo (PIRTSI).  *“Trattasi di una opportunità dove la cultura diventa cultura del fare, dove le idee vengono materializzate, dove si fornisce la possibilità di esprimere e quindi concretizzare  la cultura. Il Centro è  dedicato specialmente ai giovani che talvolta “non sanno cosa fare”…e vivono l’era in cui non esiste più l’insegnamento delle “applicazioni tecniche” come una volta.
    La creazione di un oggetto diventa un fatto intellettuale quando si basa sulla cultura del fare.
    Il Centro rende possibile sperimentare la cultura nel terzo millennio.
    Vi è una considerazione importante alla base: l’operaio esegue,  l’artigiano crea, l’intellettuale informa la materia del proprio genio sperimentale, quello che fa porre delle domande e genera delle risposte. Trattasi di un modo simpatico per non spaventare i giovani con la parola cultura. Soprattutto è importante il recupero sociale della manualità quale processo per garantire una retroazione sull’interiorità dell’individuo e lo sviluppo di una maggiore complessità psicofisica  anche a livello globale” (Salvatore Rainò, Tina Calia).

*“PIRTSI: la terra in cui siamo nati e viviamo è il cordone ombelicale con l’estrinsecazione della nostra potenziale progettualità. Ognuno di noi, attraverso il proprio cammino culturale, approda a delle possibilità che lo vedono in gioco e lo pongono a disposizione del progresso.

   Si sta parlando del futuro del mondo, le prospettive migliorative della qualità della vita, la realizzazione di progetti che penetrino nella nostra quotidianità  per determinare innovazione, salute ed armonia. Questo piano di Studio, di Ricerca Scientifica e di Prototipizzazione è l’anticamera del possibile, ma necessita della germinazione, tramite percorsi sinergici con il mondo dell’imprenditoria locale e con la valorizzazione dei sistemi amministrativi e finanziari.

   Si tratta di  riconoscere il valore delle possibilità che abbiamo a portata di mano, senza andare troppo lontano, e di rinsaldare quelle preziose occasioni di collaborazione fattiva, che poi creano lavoro ed aumentano la produttività, alimentando benessere e fornendo stimoli rassicuranti, specialmente alle nuove leve.

   All’interno del mio processo culturale ed applicativo, svolgo, da anni, diversi temi: qualità della vita, sicurezza della medicina, qualità informazionale delle acque, nuove prospettive per il trattamento intelligente dei processi in agricoltura, biologia, diagnosi e terapia, qualità degli alimenti, gestione evoluta del bene Terra” (Salvatore Rainò).

Noi di acqua ce ne intendiamo

*Proposte di itinerari di rivitalizzazione assistita

Tutta la mia vita è costellata di grandi performance a contatto con la Natura. Ciò ha contribuito sicuramente a rendermi come sono e munirmi di mezzi molto utili anche per aiutare le persone in difficoltà.

In questi anni molte volte le persone che conoscono le mie avventure naturalistiche  hanno  espresso il desiderio di essermi affianco in tali momenti. Il livello che caratterizza le mie escursioni è frutto della mia vita intera dedicata ad approntare mezzi sempre più idonei (compresa una forma psicofisica non indifferente) per fronteggiare tutte le esigenze che tali performance richiedono.

Ho pensato più volte che, proprio durante le uscite a contatto con la natura, possano muoversi dinamiche di “guarigione” non ottenibili diversamente e che apporterebbero un aiuto formidabile ai componenti del gruppo di escursione. Qualche volta, in casi particolarmente drammatici ed apparentemente senza via di uscita, ho portato con me dei pazienti che hanno trovato in tali occasioni la forza per riprendersi e sono guariti.

La vis medicatrix naturae è la forza più potente dell’Universo per mantenerci in salute ed anche per aiutarci a riacquistarla quando l’abbiamo persa.

Occorre però una guida, occorre che il medico sacrifichi parte della propria libertà per seguire le persone che hanno bisogno di vivere un itinerario del genere, stando loro accanto, non solo dal punto di vista pratico organizzativo,  continuando contemporaneamente ad essere il loro medico, il loro terapeuta.

Il contatto con la natura, profondo e coinvolgente, risveglia eco lontane nell’anima delle persone, specie se non abituate a ciò, ma occorre una figura amica ed abile per guidare e contenere emozioni che possono anche essere dirompenti.

I giorni di uscita insieme mi vedono a disposizione del gruppo e dei singoli, anche con vere e proprie visite itineranti, nei boschi, mentre si nuota, durante giornate vissute in contesti naturali incontaminati e già di per sé difficili da conoscere e da raggiungere. Comunque, ancora più difficile è raggiungere simili stati mentali  e livelli percettivi in altro modo.

Si tratta di un vero e proprio iter di rivitalizzazione naturale.

Durante le escursioni, le persone sono guidate ad un lavoro graduale, ma inesorabile e profondo che, con tecniche psicofisiche consente di favorire il superamento degli automatismi psicologici ed esistenziali che condizionano l’essere umano e determinano la sua sofferenza.

L’obiettivo è di ottenere una reale dimestichezza con i propri limiti e con le proprie capacità per conseguire un livello superiore di vitalità e consapevolezza, contemporaneamente ad uno sviluppo spirituale crescente.  

  1. i) supportare l’impegno del Dr. Salvatore Rainò al fine di poter continuare a garantire un sistema di Diagnosi, Cura e Counseling evoluti ed in linea con la necessità di innalzare il livello del nostro sistema sociale, orientando, sostenendo e sviluppando le potenzialità delle persone, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta matura ed informata, all’interno delle relazioni, in famiglia, al lavoro, a scuola
  2. l) allo scopo i vari soci verseranno una quota sociale annua che servirà all’Associazione per espletare i propri compiti, ma potranno anche liberamente scegliere di istituire un Fondo Speciale, al quale appartenere, per la remunerazione dell’attività professionale del Dr. Rainò, consultato come Tecnico del settore che offre la sua professionalità all’interno di uno dei temi più sentiti nella pratica quotidiana: la gestione della salute. In futuro, a seconda delle esigenze, potranno affiancarsi altri Medici che egli riterrà di coinvolgere successivamente per venire incontro alle esigenze degli utilizzatori in favore della gestione delle problematiche di salute del  gruppo che abbia scelto di affidarsi ad un tipo di Medicina più avanzato di quello “normale” e non fornito regolarmente dal sistema. In questo modo, tutte le persone che aderiranno all’iniziativa avranno la possibilità di godere di un consulto professionale esattamente uguale a quelli di cui si sono serviti finora rivolgendosi al Dr. Rainò, ma con una spesa individuale annua decisamente più bassa di quella media sostenuta da ognuno in diverse condizioni di accesso alle cure come consulenza medica standard. I soci consenzienti verseranno una quota annua, il cui 10% sarà attribuito al Fondo Comune dell’Associazione.

Occorre considerare anche la continuità telefonica di tutte le consultazioni garantite anche nei festivi, sottolineando che i pazienti chiamanti non avrebbero un medico sostituto da consultare.

Si vuole sottolineare che non si tratta soltanto di garantire delle prestazioni professionali con un gettone fisso di partecipazione, ma si vuole coinvolgere gli associati in un discorso di superamento delle posizioni individuali di fronte al bisogno di godere di una professionalità che il Governo attualmente non tutela adeguatamente. Lo stile di questa strategia è basato sul riconoscimento degli sforzi necessari e sulla condivisione degli obiettivi. In ciò la logica ONLUS.

Si crea così un effetto tampone di compensazione che consentirà a coloro che occasionalmente hanno bisogno di più consultazioni di poter spendere di meno di quello che avrebbero speso e a coloro che hanno bisogno di meno visite di poter venire incontro, con una quota minima, anche a coloro che non avrebbero potuto agevolmente sostenere un onere finanziario più sostenuto, almeno in quel momento, il tutto vicendevolmente, all’insegna della solidarietà e dei valori che sono necessari per avere una società migliore e per allinearsi con il grande spirito di abnegazione che ha reso possibile, senza nessun aiuto governativo,  il regime delle prestazioni mediche nello Studio del Dr. Rainò di cui tutti gli utilizzatori si dicono ampiamente soddisfatti oltre che aggiungere di non poterne e volerne più fare a meno. Molte volte, il Dr. Rainò è costretto a rinunciare al proprio onorario, pur di non chiudere le porte a persone che non potrebbero pagare le visite.    Inoltre, è scontato che lo stile professionale del Dr. Rainò è assolutamente affidato al suo impegno coraggioso e controcorrente, senza il quale non potrebbe essere a disposizione delle persone tutto un know how così speciale.

Per molto meno, i Medici di base hanno diritto ad uno stipendio fisso che deriva dal numero di iscritti.

Praticamente   in un periodo di tempo a lungo termine, i ruoli potranno compensarsi a vicenda, e, in effetti, l’esborso individuale sarà relativamente contenuto, ma coerente  negli anni. Fa eccezione la prima visita il  cui onere sarà esclusivamente a carico del fruitore, anche se già iscritto all’Associazione.

  1. m) nella medesima direzione, l’Associazione si curerà, tramite corsi, convegni e percorsi di vario genere, di promuovere la formazione di figure mediche e paramediche e sanitarie, in senso lato, all’insegna dei dettami della Medicina Omeopatica e della Bioenergia, favorendo stili di vita più sani e liberi dalla schiavitù della cultura del farmaco (elemento ritenuto indispensabile per poter aderire a “forme pensiero” avanzate)

Art. 3 – L’Associazione rappresenta per tutti i Soci una irripetibile occasione per creare nuove opportunità di lavoro ispirate a nuovi valori, per lavorare nella dimensione di una vita armoniosa ed entusiasmante, è  vivaio di idee e di nuovi meccanismi atti a renderle di pubblico dominio. Quindi l’area associativa deve essere anche la piattaforma di lancio per ottenere i mezzi di sostentamento della vita per tutti coloro che decideranno di impiegare il proprio tempo direttamente al servizio degli obiettivi statutari, pur e sempre nella gratuità di base che alimenterà lo spirito dell’Associazione, secondo le proprie inclinazioni più naturali e formare famiglie serene basate sull’equilibrio, l’armonia e l’impegno sociale.

Ognuno potrà presentare un Progetto, sempre ispirato ai temi su cui si basa l’Associazione, valutato da una Commissione Speciale dal Dr. Rainò istituita,  attingendo fra i Soci nel numero di tre membri oltre a lui, e da lui presieduta, indipendente dal Consiglio Direttivo, per decidere l’opportunità di procedere di volta in volta alla presentazione pubblica all’interno delle Assemblee col fine di consentirne la visibilità e la realizzazione con gruppi  di soci  particolarmente interessati a seconda dei casi. Le decisioni vedono la prevalenza del voto del Presidente

L’Associazione, in casi del genere,  oltre a favorire l’immediatezza di possibili partners interessati all’idea, verosimilmente presenti fra i Soci, grazie al Fondo Comune, ha, fra i suoi intenti, quello di sostenere  anche finanziariamente gli inventori, per rendere possibili brevetti, marchi e tutte le fasi per approntare  le premesse atte a consentire una successiva  commercializzazione di un trovato (tappa questa che, salvo accordi speciali, non è però a carico dell’Associazione).

Le parti commerciali saranno allestite con gli accordi del caso, ma sempre garantendo una percentuale pari al 10% degli utili  eventuali dell’impresa in favore delle casse dell’Associazione che serviranno ad alimentare l’attività associativa tramite versamenti nel  Fondo Comune. In tal senso l’Associazione svolge anche un compito di incubatore tecnologico e culturale con possibilità concrete di sviluppo produttivo.

Tra le relazioni possibili al fine di consentire quanto sopra detto, bisogna ricordare che tra le competenze professionali del PIRTSI del DR. Rainò vi è la possibilità di realizzare prototipi e modelli sperimentali, operazioni che saranno a carico del Fondo Comune e non dell’agonista del progetto. In caso di insufficienza tecnologica relativa del PIRTSI, l’Associazione si impegnerà, nei limiti del possibile, a sostenere eventuali altre competenze presso altre strutture. Le decisioni in merito saranno prese in prima istanza dalla commissione speciale dal Dr. Rainò  presieduta e poi esaminate dal  Consiglio Direttivo. Tra la Commissione Speciale ed il Consiglio Direttivo, per definizione, non vi è conflitto di interessi. In caso di diniego della Commissione Speciale, il Consiglio Direttivo non potrà fare opposizione.

Insomma, l’Associazione renderà possibile interagire più facilmente con altre persone che hanno a cuore i grandi temi della vita ed hanno bisogno di un contesto interattivo più omogeneo per mettere a frutto più facilmente le proprie idee.

Art. 4 –  Per perseguire i suoi fini, l’Associazione promuoverà tutte le iniziative atte a garantire  comunicazione, informazione, confronto, pubblicando al termine dell’anno solare un bollettino delle attività previste con le relative date dell’anno successivo, ma riservandosi di inserire un altro incontro almeno per ogni trimestre.

Art. 5 – L’associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e  ne condividono lo spirito e gli ideali.

– soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

– soci fondatori, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’Associazione. Essi hanno carattere straordinario e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 6 – L’ammissione dei Soci Ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali  regolamenti interni che si riterranno di volta in volta necessari, secondo deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 8 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 9 – Le risorse economiche dell’Associazione saranno costituite da:

– eventuali futuri beni immobili e mobili;

– contributi privati e pubblici;

– donazioni e lasciti;

– rimborsi;

– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

– sponsor  commerciali di aziende ed enti pubblici e privati direttamente coinvolti ed interessati alle attività dell’Associazione.

I contributi privati sono costituiti dalle quote di associazione annuale degli aderenti, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitali derivanti dagli sponsor commerciali sulle attività e iniziative dell’Associazione, a fine anno saranno impiegati per finanziare l’attività di ricerca della Officine Meccaniche e Laboratori Rainò. Dagli utili a disavanzi di gestione degli sponsor, una quota parte verrà accantonata annualmente per il fondo comune e il patrimonio dell’Associazione.

L’ammontare percentuale degli utili e disavanzi della gestione degli sponsor  verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – L’anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato preso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11 – Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei Soci

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente

– la Commissione Speciale (per la valutazione e l’approvazione di eventuali progetti)

– il Collegio dei Revisori

– il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 – L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria,  e in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci,  mentre, in seconda con vocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’Albo della sede, almeno quindici giorni prima della date dell’Assemblea.

Delle delibere assembleali deve essere data pubblicità mediante affissione all’Albo della sede del relativo verbale.

Art. 13 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;

– approva il bilancio preventivo e consuntivo;

– approva il regolamento interno.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri (compreso il Presidente), eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tre membri.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, si riunisce in media due volte l’anno, è costituito da quattro Soci, compreso il Presidente, ed è convocato da:

– il Presidente;

– da almeno due dei componenti, su richiesta motivata;

– richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

– stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;

– esaminare le proposte della Commissione Speciale;

– per quanto riguarda le decisioni, vince la maggioranza semplice, con prevalenza del voto del Presidente (cioè, se tre Consiglieri hanno parere contrario al Presidente, vincono i Consiglieri, ma se due membri si scontrano contro gli altri due, vince il parere della coppia in cui vi è il Presidente)

di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’Albo dell’Associazione.

Art. 16  – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;  può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori è composto da tre Soci eletti dall’assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 19 – Lo scioglimento dell’Associazione  è deliberato dall’Assemblea Straordinaria.

Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 20 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 21 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigente in materia.

Art. 22 – Il Fondo Comune dell’Associazione.   L’Associazione, all’atto costitutivo, non ha un patrimonio. Normalmente e a regime però anche l’Associazione avrà il suo patrimonio costituito:

dagli accantonamenti di quota parte dei disavanzi gestionali degli sponsor, da eventuali lasciti e donazioni, da contributi pubblici e dai contributi degli associati. I contributi degli associati potranno,  a seconda dei casi, essere versati una tantum dal momento della costituzione o potranno invece essere versati annualmente; potranno essere dello stesso importo per tutti gli associati, oppure avere importi differenti, quando gli associati sono divisi in diverse categorie con obbligazioni differenti etc.

La legge, all’articolo 37 c.c. stabilisce che i contributi versati dagli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il Fondo Comune dell’Associazione e che, fin quando l’Associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del Fondo Comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Esiste quindi, anche per le Associazioni, sebbene la Legge usi il termine di Fondo Comune, un patrimonio nettamente separato da quello dei singoli associati e che rappresenta una specifica garanzia per i terzi che entrano in contatto con l’Associazione.

In particolare bisogna ricordare che l’associato non ha possibilità di chiedere la divisione di tale fondo per tutto il tempo che l’Associazione ha vita, perché il Fondo non è a tutela dell’associato ma dei terzi.

Neppure il creditore personale dell’associato potrebbe chiedere di procedere esecutivamente sulla sua quota di Fondo Comune, poiché il suo diritto sulla quota è impignorabile.

In caso poi di esclusione o di recesso, l’Associazione non può vantare alcun diritto su una quota di Fondo Comune: il versamento infatti dei contributi non può essere considerato alla stregua di un investimento di capitali che possa essere restituito al momento dell’uscita dall’Associazione, bensì come un mezzo che consente la partecipazione ad una Associazione in grado di soddisfare un interesse morale o ideale, e null’altro.

Art. 23 – Gli acquisti dell’Associazione.    Il Fondo Comune dell’Associazione si forma, oltre che con i contributi degli associati , ed altre entrate, anche con i beni acquistati ed eventuali altri utili marginali derivanti dalle varie attività.

Superando i dubbi che si erano manifestati nella pratica, la giurisprudenza della Cassazione si è espressa nel senso che le Associazioni, pur non costituendo persone giuridiche, hanno piena capacità di essere soggetti di diritti reali e quindi possono validamente compiere acquisti sia di beni mobili, che immobili, che mobili registrati.

Il problema che spesso si presenta riguarda la registrazione di detti beni: sempre la Cassazione ha precisato che gli acquisti sono stipulati dalle persone che rappresentano l’Associazione e la trascrizione degli atti, può essere fatta a nome dell’Associazione perché regolarmente registrata. Questi beni entrano a fare parte del Fondo Comune dell’Associazione e quindi su di essi non potranno agire i creditori personali del rappresentate, perché questi ne è intestatario dell’Associazione, ma potranno soddisfarsi su di essi i creditori dell’Associazione.

Un diverso discorso richiede invece l’acquisto di beni a titolo gratuito: l’Associazione non riconosciuta può cioè ricevere eredità, legati o donazioni?

In questo caso, non si presentano dubbi particolari, perché la legge esplicitamente prevede agli articoli 600 e 786 c.c. che le disposizioni testamentarie a favore di un ente o Associazione non hanno efficacia se, entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile, non è fatta istanza per ottenere il riconoscimento e che la donazione fatta a un ente o associazione non ha efficacia se entro un anno non è notificata dal donante l’apposita istanza per ottenere il riconoscimento.

Solamente le donazioni di modico valore possono essere accettate senza che sia necessario richiedere il riconoscimento.

Art. 24 – Le responsabilità degli amministratori. La rappresentanza dell’Associazione.

L’Associazione non deve necessariamente possedere un patrimonio, anche se normalmente sarà dotata di un patrimonio costituito da quanto descritto nei precedenti articoli.

Tale patrimonio, detto Fondo Comune, costituisce la garanzia per i terzi che entrano in contatto con l’Associazione, tanto che non può essere chiesta la divisione del Fondo finché l’Associazione ha vita.

A questo punto deve essere  evidenziata  la  posizione di responsabilità degli amministratori e dei rappresentanti dell’Associazione.

Secondo quanto stabilisce la Legge, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentato l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul Fondo Comune: di queste stesse obbligazioni rispondono però anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione e ne rispondono personalmente e solidalmente.

La norma in esame si riferisce genericamente a persone che rappresentano l’Associazione e che agiscono in nome e per conto dell’Associazione: tali persone non possono essere persone qualunque, ma devono essere necessariamente amministratori, oppure secondo un interpretazione più estensiva, coloro che hanno agito in base ad una procura rilasciata a loro dagli amministratori, in qualità quindi di rappresentanti dell’Associazione.

Il fatto che gli amministratori e i rappresentanti dell’Associazione siano personalmente e solidalmente responsabili è un aspetto molto importante che deve essere ben soppesato, non solo al momento della costituzione dell’Associazione,  ma in ogni momento della vita dell’Associazione stessa.

Coloro che si obbligano in nome e per conto dell’Associazione devono sapere che  agiscono come dei fideiussori: i terzi creditori, allorquando richiedono l’adempimento dell’obbligazione, non hanno l’obbligo di rivalersi anzitutto sul Fondo Comune dell’Associazione e, solo in caso di insoddisfazione, possono rivolgersi direttamente e immediatamente sia sul Fondo Comune che all’amministratore o rappresentante, a loro scelta, o su tutti e due simultaneamente.

L’amministratore che stipula un contrato in nome e per conto dell’Associazione deve sapere che, firmando il contratto, assume personalmente la responsabilità dell’adempimento delle obbligazioni:

l’altro contraente potrà agire contro di lui in qualunque momento, anche se avrà cessato di essere amministratore, per essere soddisfatto del suo credito. E a questo proposito, saranno inutili le lettere di scarico di responsabilità che amministratori uscenti si scambiano con quelli entranti: con le obbligazioni contratte nel periodo in cui erano amministratori, essi saranno sempre e comunque tenuti a rispondere, e questi accordi avranno, al massimo, valore fra loro, ma non nei confronti dei terzi.

Art. 25 – Attività e manifestazioni di carattere straordinario e strategico. Nel corso della vita associativa, al fine di promuovere attività varie di carattere straordinario, limitate e circoscritte specificatamente nel tempo, e di portarle  a loro adempimento e successo, dopo l’ordinaria deliberazione del Consiglio Direttivo, è consentito di rivolgersi a specialisti terzi. In questi particolari, circoscritti  e specifici momenti storici, gli amministratori devono impegnarsi al cento per cento con gli specialisti terzi incaricati, alla riuscita e al buon fine della manifestazione e dell’attività.

Per queste circostanze molto gravose e impegnative dal punto di vista del lavoro, anche se l’Associazione “ORCHESTRA FILARMONICA PER LA LIBERTA’ DELL’UOMO” è un’Associazione senza alcun fine di lucro, sarà riconosciuta agli amministratori che si impegnano alacremente, per il successo dell’evento o dell’attività, un compenso.

Art. 26 – Trasformazione dell’Associazione in Società Giuridica. A volte, nella pratica, si manifesta la necessità di cambiare la forma giuridica dell’ente, perché la struttura scelta al momento della costituzione non si dimostra più adatta alle nuove esigenze.

Ci si accorge subito però che, non avendo il codice civile previsto alcuna regolamentazione dell’ipotesi di trasformazione dell’ente associativo, le opinioni e gli orientamenti in dottrina e in giurisprudenza su questo tema sono abbastanza discordi. Innanzitutto occorre dire che una trasformazione è possibile solo quando non c’è mutamento nella causa del contratto: quindi è possibile, e questo è un orientamento costante, che una associazione, ente senza scopo di lucro, possa trasformarsi in società, ente a scopo di lucro. La Cassazione, con sentenza n. 925 del 07.03.77,  ha stabilito che è ammissibile la trasformazione, deliberata con la maggioranza dei voti degli associati, di associazione in società di capitali, quando la possibilità di una tale trasformazione sia prevista dall’atto costitutivo dell’Associazione. La Suprema Corte ha anche ribadito che il registratore, disciplinando le associazioni, nulla ha stabilito, né affermativamente, né negativamente circa l’eventuale trasformazione di detti enti in persone giuridiche, lasciando aperta così la possibilità a qualsiasi soluzione della questione. La Cassazione sostiene che, se la trasformabilità era voluta dai Soci che avevano costituito l’Associazione e dagli aderenti successivi, in base al principio della libertà contrattuale, è possibile anche mutare la causa del contratto.

Art. 27 – Elenco dei Soci Fondatori e Cariche Sociali alla fondazione.

Presidente

Segretario

Presidente della Commissione Speciale

Consigliere

Consigliere

 

1 COMMENTO

  1. Caro Salvatore,
    ogni giorno riesco a migliorare sempre qualcosa, sembra una vera e propria sfida .
    Questi sono gli insegnamenti dell’ uomo del sapere.
    Concordo pienamente tutto il testo appena letto, se si costruisse tutto questo, sarebbe una realtà fantastica, di cui vorrei assolutamente far parte.
    Grazie di cuore.

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